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Ecco le principali novità di interesse per la professione

Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (clicca qui) il Decreto Legge 44/2021 (“Decreto Covid”) - con le nuove misure per il contenimento del contagio da COVID-19 applicabili dal 7 al 30 aprile - varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 marzo e in vigore dal 1° aprile u.s..

Si fornisce di seguito una illustrazione delle principali novità di interesse per la professione.

Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (Art. 4)

Il decreto introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza. In proposito, si evidenziano le seguenti misure.

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione diventa requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la suddetta vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ciascun Ordine dovrà trasmettere trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

Entro il medesimo termine, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano. (indirizzo a cui inviare i dati: tf.covid19@pec.regione.campania.it con oggetto Decreto Legge n. 44/2021 - trasmissione elenco utilizzando la scheda di rilevazione allegata alla presente)

Quindi i direttori sanitari di Studi, Ambulatori e Cliniche Veterinarie dovranno trasmettere alla Regione nel cui territorio operano anche i dati relativi a tutti gli operatori diversi dai medici veterinari (ausiliari, segretari, addetti alle pulizie ecc.) che prestano la propria attività all’interno della struttura.

Entro dieci giorni dalla data di ricezione dei suddetti elenchi, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificheranno lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Ricevuta la segnalazione, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione di tale documentazione, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando modalità e termini.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Decorsi i suddetti termini, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.

L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

La sospensione è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

Ricevuta la comunicazione relativa alla sospensione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori - che non implichino contatti interpersonali o comportino rischio di diffusione - con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita (per i soggetti in condizioni di accertato pericolo per salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche) e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.


Il Presidente
Orlando Paciello

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