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La consegna è ok per la Magistratura del Lavoro ma non per la Sicurezza Alimentare

Considerazioni sull'illegalità del trasporto del cibo a domicilio

Il ricorso al Giudice del Lavoro di TORINO di alcuni lavoratori di un'azienda che consegna con trasporto mediante biciclette, cibo pronto al consumo, è stato respinto sentenziando che si tratta di "lavoro autonomo" e non dipendente.

Dalla lettura della sentenza del Giudice del Lavoro, si potrebbe dedurre l'affermazione che: "chiunque possa consegnare cibo", da tutti i punti di vista. Ciò non è vero perchè NESSUNO si occupa, seriamente e sistematicamente, del controllo igienico sanitario degli alimenti nella fase del loro trasporto. Mi permetto di fare qualche breve riflessione.

1. Abbiamo delle persone che conducono veicoli immatricolati(scooter) e non immatricolati (biciclette) che effettuano un TRASPORTO CONTO TERZI di alimenti. Coloro che svolgono questa attività, muniti di partita IVA, sono soggetti a registrazione presso l'Autorità competente, dopo aver presentato la D.I.A. sanitaria, ai sensi del Reg. CE 852/2004, presso gli organi indicati dalle Regioni, in genere i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. La competenza dell'Autorità registrante scaturisce dalla sede legale della società o dalla residenza di un intestatario del veicolo immatricolato, riportato sulla carta di circolazione. o del proprietario della bicicletta, VEICOLO non immatricolato.

2. I conducenti di questi veicoli sono responsabili PENALMENTE della conservazione ( in buono o CATTIVO stato dei medesimi), art. 5 Legge 283/62 .

3. L'art.31 del DPR 327/80 (Reg. applicazione Legge 283/62) prescrive,tra l'altro, che: "Gli alimenti con copertura o farciti con panna e crema a base di uova e latte(crema pasticciera),yogurt nei vari tipi, bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare devono essere conservati a non più di + 4° C. Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi CALDI( quali piatti pronti, snacks, polli, ecc.) debbono essere conservati da +60°C a + 65° C. Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi FREDDI(quali arrosti, roast-beef, ecc.) e le paste alimentari fresche con ripieno ad una temperatura non superiore a +10°C.

4. Il trasporto degli alimenti di cui al punto 3. deve essere effettuato con veicoli(comprese le biciclette), muniti di contenitori scarrabili, con attestazione ATP ( che esistono in commercio anche se, per le loro dimensioni, possono essere trasportati da moto- o autocarri, ma certamente non da scooter o biciclette), con classificazione FRIGORIFERO per gli alimenti da conservare freddi ed ISOTERMICO per quelli da conservare caldi.

Ricordo che le imprese di catering sono, correttamente, munite di mezzi con attestazione ATP, prima o poi protesteranno come i tassisti. Come si vede, in effetti, siamo in una situazione di completa illegalità,formale e sostanziale, motivo per cui sono necessari ed indispensabili controlli SU STRADA a 360°.

Dott. Rocco Panetta, Dirigente Veterinario ASL Salerno, Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale 

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